In base all’Articolo 83 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), le erogazioni liberali (donazioni) effettuate a favore di un “Altro Ente del Terzo Settore” (AETS) non commerciale godono di un regime fiscale agevolato particolarmente vantaggioso.
PER PERSONE FISICHE:
Le persone fisiche hanno il vantaggio di poter scegliere tra due diverse opzioni fiscali, a seconda di quale risulti più conveniente per il proprio scaglione di reddito (generalmente, la deduzione conviene a chi ha redditi più elevati, la detrazione a chi ha redditi medi o bassi):
- Detrazione IRPEF (sull’imposta): è possibile detrarre il 30% dell’importo donato, per erogazioni fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun periodo d’imposta (il risparmio fiscale massimo ottenibile è quindi di 9.000 euro all’anno);
- Deduzione (dal reddito imponibile): in alternativa, è possibile dedurre l’importo donato dal proprio reddito complessivo dichiarato fino a un limite massimo del 10% del reddito stesso. Se la donazione supera tale limite (o azzera il reddito), l’eccedenza può essere “spalmata” e riportata in deduzione nei 4 anni successivi (periodi d’imposta).
PER LE IMPRESE ED ENTI (SOGGETTI IRES):
Per le società, gli enti e in generale i soggetti titolari di reddito d’impresa, la legge prevede un’unica strada, anch’essa molto capiente:
- Deduzione dal reddito d’impresa: l’importo donato è deducibile fino a un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato. Anche in questo caso, come per le persone fisiche, l’eventuale eccedenza non utilizzata può essere riportata nei 4 periodi d’imposta successivi.
Condizioni Fondamentali per Accedere ai Benefici
Per far sì che il donatore non perda il diritto a queste agevolazioni, devono essere rispettati alcuni requisiti ferrei:
- Obbligo di Tracciabilità: le donazioni in contanti non danno alcun diritto al beneficio fiscale. L’erogazione in denaro deve avvenire esclusivamente tramite sistemi tracciati (bonifico bancario o postale, carte di credito, carte di debito, bancomat, assegni bancari e circolari);
- Non Cumulabilità: i benefici fiscali dell’Art. 83 non possono essere cumulati tra loro (la persona fisica deve scegliere tra deduzione e detrazione) e non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme per la medesima erogazione;
- Donazioni in Natura: i benefici si applicano non solo al denaro, ma anche ai beni in natura donati all’AETS. In questo caso, il valore dell’erogazione è calcolato sul “valore normale” del bene, e per importi rilevanti o beni particolari sono richieste specifiche perizie o documentazioni (come disciplinato dal D.M. 28/11/2019);
- Vincolo di Destinazione: l’ente del Terzo settore che riceve l’erogazione deve dichiarare e garantire che i fondi o i beni ricevuti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della propria attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.